Si sente sempre più spesso parlare, nei media, delle ricerche effettuati con i cosiddetti cani molecolari. Ovvero, i cani da mantrailing, addestrati a seguire la traccia di una specifica persona dopo averne annusato un indumento (o altro campione d’odore). Ma quale valore legale hanno le ricerche condotte dai cani nell’identificare l’autore del crimine o altre circostanze legate al fatto delittuoso?
Da tempo, in alcuni stati dell’America l’impiego dei cani molecolari nei processi è scienza.
Necessaria tuttavia una breve premessa.
In ogni ordinamento le prove si distinguono in due categorie:
- Prova diretta: Caio assiste al fatto; una telecamera filma tizio nell’azione di commettere un crimine; oppure ancora Tizio confessa;
- Prova indiziaria: molto spesso vi sono reati cui nessuno ha assistito, o del quale non vi sono filmati o confessioni. Tuttavia, possono esservi una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la commissione, da parte di una determinata persona (che si professa innocente), del crimine per cui è processo. Esempio tipico, le prove scientifiche note per processi quali Cogne, Garlasco, e oggetto di numerosi film e serie TV (chi ha detto CSI?).
In molti degli Stati Uniti la prova cinofila è simile alle tanto note tracce di DNA: un indizio che, se corroborato da altri elementi, può essere posto alla base di una condanna su base indiziaria (People v. Gonzales (1990) 218 Cal.App.3d 403, 410 [267 Cal.Rptr. 138].). La corte ha sostenuto che la traccia seguita dal cane ha valore di prova se viene dimostrata in modo sufficiente l’abilità e l’affidabilità del cane nel tracciare gli esseri umani (People v. Craig, 86 Cal. App.3d 905). Secondo la sentenza State v. Bourassa, 399 A.2d a p. 510, il conduttore del cane deve essere qualificato per l’addestramento ed avere esperienza di conduzione. Inoltre, il cane deve essere stato adeguatamente addestrato a tracciare gli esseri umani, risultare affidabile, ed essere stato messo in traccia (ovvero, deve iniziare il proprio lavoro) in un luogo in cui, in forza di vari elementi, si possa ragionevolmente ritenere che il presunto colpevole sia effettivamente stato. Occorre infine dimostrare che la traccia non era stata contaminata.
Complicato? Certamente. Ma, alla fine, si tratta delle comuni regole applicabili – anche in Italia – a ogni prova scientifica: l’operatore deve essere qualificato, lo strumento utilizzato deve essere testato, e non vi devono essere state contaminazioni possibili o effettive che ne minino la attendibilità.
Domanda: l’uso dei cani quale prova nel processo penale italiano sarà mai scienza?
Esaminando le sentenze rese dai giudici italiani, notiamo che in alcuni casi si sono tenute in considerazione, ai fini probatori, le ricerche effettuate dai cani. Ad esempio, nella sentenza del GUP del Tribunale di Teramo, nel processo per l’omicidio di Melania Rea, si legge che a seguito di una segnalazione da parte dei cani molecolari, il pubblico ministero venne autorizzato al prelievo di un campione genetico di tre persone macedoni. Oppure, nel caso trattato dalla Corte di Cassazione, sez. I penale, 13 dicembre 2019 n. 7415, i Giudici hanno esaminato le risultanze delle ricerche dei cani molecolari per identificare l’effettivo luogo del crimine. O ancora, con la sentenza 27 ottobre 2017 n. 56724, la Corte di Cassazione ha confermato una pronuncia nella quale erano state soppesate anche le risultanze della ricerca mediante i nostri amati pelosi. In un’altra vicenda, sono state prese in considerazione le attività dei cani per verificare se si fosse al cospetto di un allontanamento volontario o di un prelievo forzato.
Tuttavia, sebbene sia già possibile attingere ad un nutrito numero di casi di cronaca ove sono impiegati i cani molecolari, sono ancora poche le sentenze in cui le ricerche cinofili sono valutate quali indizi di colpevolezza, o comunque per determinare altre circostanze di un reato. Ciò in quanto, ad oggi, i cani sono visti prevalentemente quali strumenti di ricerca.
Ma ci auguriamo che, con il tempo e la sempre maggior modernità, il mantrailing possa accrescere il proprio valore di prova scientifica.
avv. Giancarlo Sala
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