Tempo fa un ragazzino ha gettato un petardo verso il mio cane mentre era a passeggio al guinzaglio con me.
Ovviamente il cane si è spaventato tantissimo. La cosa più assurda? I genitori che all’inizio mi hanno detto che era un gioco e ridevano. Poi quando il cane ha iniziato a guardarli in cagnesco, mi hanno dato del maleducato, dicendo che il mio cane sarebbe stato da sopprimere perché pericoloso.
Per inciso, cane che lavora nella ricerca persone.
Questo mi ha spinto, come cinofilo prima ancora che avvocato, a ripensare a quali diritti ha una persona quando qualcuno fa del male al proprio cane (ma vale anche per gatto, inseparabile o qualsiasi altro animale d’affezione).
La questione concerne le tutele giuridiche attivabili quando una persona arreca un danno al cane altrui, con particolare attenzione alle azioni civili (risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali), alle azioni penali (reati contro gli animali, costituzione di parte civile) e alle recenti novità normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti introdotte dal 2025.
- Profili civilistici: risarcimento dei danni
1.1. Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Quando una persona arreca danno ingiusto al cane di proprietà altrui, il proprietario può agire in sede civile per ottenere il risarcimento, fondando la pretesa sulla responsabilità extracontrattuale (cd. responsabilità aquiliana), che impone a chi causa un danno ingiusto, dolosamente o colposamente, di risarcire la vittima.
Questa azione si prescrive in cinque anni dal fatto. Tradotto dal legalese: se oggi, 22 luglio 2025 qualcuno uccide il mio cane, l’ultimo giorno utile per richiedere il risarcimento del danno sarà il 22 luglio 2023. Dopo non potrò più fare nulla
2.2. Tipologie di danno risarcibile
- a) Danno patrimoniale
Chi ha fatto del male al mio cane dovrà anzitutto risarcire il c.d. danno patrimoniale, ovvero tutte le conseguenze economicamente valutabili derivante dal danno:
- spese veterinarie;
- costi di cura e trattamento;
- eventuale perdita economica legata al valore dell’animale stesso (ad esempio: se viene ucciso un cane pagato 2.mila euro, è giusto che tale somma mi sia risarcita).
- altre spese accessorie direttamente riconducibili al fatto illecito (spese di viaggio, perdita di giornata di lavoro)
- eventuale lucro cessante (ovvero perdita di guadagni che avrei potuto avere con il mio cane, perché ad esempio ottimo riproduttore, o utilizzato per lavoro).
- b) Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale include la sofferenza, il dolore morale e la compromissione della sfera affettiva derivanti dal fatto lesivo: ““Per danno non patrimoniale si intende il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972)
Il danno non patrimoniale può essere richiesto nel caso di maltrattamento o uccisione volontaria (e non anche accidentale) del cane, in quanto tale condotta costituisce, in astratto, un reato, e quindi legittima a domandare un ristoro delle sofferenze patite dal proprietario. La liquidazione del danno morale avviene secondo criteri equitativi, tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni soggettive del danneggiato.
Ma come si quantifica il risarcimento di una sofferenza morale ed esistenziale? Vi sono degli strumenti di riferimento, denominati Tabelle di Milano, per orientare detto risarcimento.
- Profili penalistici: reati contro gli animali e costituzione di parte civile
2.1. Reati previsti dal codice penale
La normativa penale tutela gli animali da condotte illecite mediante specifiche fattispecie di reato, quali:
- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
- Traffico illecito di animali da compagnia (art. 4 L. 201/2010)
2.2. Facoltà di denuncia e costituzione di parte civile
Il proprietario del cane leso può presentare denuncia/querela nei confronti del responsabile e costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato.
Attenzione: la querela andrà proposta entro tre mesi dal fatto (o meglio, dal momento in cui ne vengo a conoscenza).
- La auspicata evoluzione.
3.1 Recentemente, il Tribunale di Prato ha pronunciato una bellissima sentenza.
In particolare ha rilevato come il rapporto uomo / un animale d’affezione è tutelato dall’articolo 2 Costituzione, quale attività realizzatrice della persona umana: “si ritiene che la perdita in questione possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’art. 2 Cost., in quanto il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale. Consegue ai suesposti rilievi che, laddove allegato e provato anche nei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell’animale d’affezione può e deve essere risarcito” (Tribunale Prato, 25 gennaio 2025 n. 51).
3.2 Purtroppo, le sentenze che affermano tale principio sono ancora poche, e si scontrano con l’arretratezza di molti Tribunali che persistono nel ritenere futile il danno da perdita di un animale d’affezione.
3.3 Ma l’auspicio è che, in coerenza con il moderno sentire, la giurisprudenza si accorga che l’animale d’affezione diventa parte della vita di una persona. Diventa un modo con cui il proprietario apprende e sviluppa la propria personalità.
3.4 Peraltro, applicando quanto insegnato dal Tribunale di Prato, vi sarebbero importanti conseguenze pratiche, in quanto avrei diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche quando l’uccisione o il ferimento del cane deriverebbe da un evento accidentale (investimento in auto, incidente stradale).
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